LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 18-03-1997
REGIONE MARCHE

Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche
che gestiscono canili e rifugi
per cani.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE N. 22
del 27 marzo 1997
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 1

 (Finalità )
 1.  La Regione assicura la tutela degli animali di affezione,
combatte il randagismo, salvaguardia la salute pubblica
e l' ambiente.
  2.  Per le finalità  di cui al comma 1 la Regione eroga un
contributo una tantum ad associazioni protezionistiche
senza scopo di lucro che gestiscono canili o rifugi per
cani.

 
Note:

              IL TESTO DELLA LEGGE VIENE  PUBBLICATO  CON  L'AGGIUNTA
          DELLE  NOTE  REDATTE  DAL  SERVIZIO  LEGISLATIVO  E  AFFARI
          ISTITUZIONALI AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  7  DEL  REGOLAMENTO
          REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
              IN   APPENDICE  ALLA  LEGGE  REGIONALE,  AI  SOLI  FINI
          INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
              a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A
          CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI)
              b)  L'UFFICIO   O   SERVIZIO   REGIONALE   RESPONSABILE
          DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE)


 

 

ARTICOLO 2

 (Procedure)
 1.  Le domande di concessione dei contributi previsti all'
articolo 1 debbono essere presentate al Presidente della
Giunta regionale nel termine di novanta giorni dall'
entrata in vigore della presente legge.
  2.  Le domande sono redatte in conformità  ad un apposito
modello predisposto entro trenta giorni dal competente
servizio regionale e debbono essere corredate da:
  a) relazione sull' attività  svolta con particolare riferimento
al numero dei cani ospiti, ai servizi garantiti e
alle fonti di finanziamento;
  b) idonea documentazione attestante le spese sostenute
per la gestione del canile.
  3.  Con apposito atto il Consiglio regionale su proposta
della Giunta determina i criteri e le modalità  di erogazione
dei contributi assicurando priorità  di finanziamento:
  a) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi
per cani o canili in comuni privi di canili pubblici;
  b) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi
per cani o canili per conto degli enti pubblici competenti.
  4.  La concessione e liquidazione del contributo è  disposta
con provvedimento del Dirigente del servizio competente
con le modalità  di cui all' articolo 5 della lr 31
ottobre 1994, n. 44 e successive modificazioni.

 
Note:

          Nota all'articolo 2, comma 4:
              L'articolo 5 della L.R. n. 44/1994  (Norme  concernenti
          la  democratizzazione  e  la semplificazione dell'attività
          Amministrativa Regionale) è  il seguente:
              "Art. 5 -  (Provvedimenti  di  ausilio  finanziario  ed
          economico)  -  1. Salvo quando non vi abbiano provveduto le
          singole leggi di settore, sono predeterminati dal consiglio
          regionale o dalla giunta regionale, secondo  le  rispettive
          competenze, i criteri e le modalità  cui devono attenersi i
          singoli   provvedimenti  di  conferimento  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di
          vantaggi economici di qualunque genere a  persone  ed  enti
          pubblici  o  privati. L'adozione dei predetti provvedimenti
          compete ai dirigenti dei servizi.
              2. Nel caso di programmi  e  piani  da  approvarsi  dal
          consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri
          e  le modalità  di cui al comma 1, mentre sono adottati dai
          dirigenti dei servizi competenti  i  singoli  provvedimenti
          attuativi.    Copia    dei   provvedimenti   è    trasmessa
          immediatamente, oltre che al presidente  della  giunta,  al
          presidente  del  consiglio  regionale  che li comunica alle
          commissioni  consiliari  competenti, al fine della verifica
          del rispetto dei criteri e delle  modalità   stabiliti  dal
          consiglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione,
          la   commissione  può   richiedere  alla  giunta  regionale
          l'adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3
          della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.
              3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1  e
          2  i  dirigenti  si attengono agli indirizzi generali della
          giunta regionale ed alle  direttive  del  componente  della
          giunta regionale competente.
              4. I criteri e le modalità  generali per i programmi di
          investimenti  degli  enti  locali  sono  determinati con le
          procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.
              5. Le determinazioni  dei  criteri  e  delle  modalità
          adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche
          nei modi di cui all'articolo 2, comma 3.
              6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità
          di  cui  ai  commi  precedenti  deve  risultare dai singoli
          provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.
              7. Sono abrogate le norme regionali che  prevedono  nei
          piani  e  programmi  regionali, da approvarsi dal consiglio
          regionale,   l'individuazione   puntuale    dei    soggetti
          beneficiari  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili
          finanziari o  di  attribuzione  di  vantaggi  economici  di
          qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati".
              (Omissis)".


 

 

ARTICOLO 3

 (Finanziamento)
 1.  Per le finalità  previste dalla presente legge è  autorizzata,
per l' anno 1997, la spesa complessiva di lire 150
milioni.
  2.  Alla copertura dell' onere di cui al comma 1 si provvede,
ai sensi dell' articolo 59, secondo comma, della
lr 30 aprile 1980, n. 25 mediante riduzione dell' apposito
stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201
dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996
all' uopo utilizzando la partita 4 dell' elenco 2.
  3.  Le somme occorrenti per il pagamento delle spese
autorizzate al comma 1, sono iscritte per l' anno 1997 a
carico del capitolo che la Giunta regionale è  autorizzata
ad istituire con la seguente denominazione: " Contributi
una tantum alle associazioni protezionistiche che gestiscono
canili o rifugi per cani" con le dotazioni di competenza
e di cassa di lire 150 milioni.
 La presente legge sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Marche.
 Data a Ancona, addì  18 marzo 1997

 
Note:

          Nota all'art. 3, comma 2:
              L'articolo  59,  secondo  comma,  della L.R. n. 25/1980
          (Ordinamento  contabile  della  Regione  e   procedure   di
          programmazione) è  il seguente:
              "Art.  59  -  (Utilizzazione dei fondi globali iscritti
          nel bilancio per l'esercizio precedente) - (Omissis)
              Ai fini della copertura finanziaria di spese  derivanti
          da  provvedimenti  legislativi  regionali non approvati dal
          consiglio entro il termine  dell'esercizio  relativo,  può
          farsi  riferimento  alle  quote  non  utilizzate  dei fondi
          globali di  detto  esercizio,  purchè   tali  provvedimenti
          siano  approvati  dal  consiglio  entro  il termine fissato
          dallo Statuto regionale per la presentazione del rendiconto
          e le relative proposte risultino  presentate  entro  il  31
          dicembre  dell'anno  precedente.  In  tal  caso resta ferma
          l'assegnazione degli stanziamenti dei detti  fondi  globali
          al  bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o
          maggiori spese al bilancio dell'esercizio successivo.