ARTICOLO 1
(Finalità )
1. La Regione assicura la tutela degli animali di affezione,
combatte il randagismo, salvaguardia la salute pubblica
e l' ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione eroga un
contributo una tantum ad associazioni protezionistiche
senza scopo di lucro che gestiscono canili o rifugi per
cani.
Note:
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA
DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI
ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI
INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A
CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI)
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE
DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE)
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ARTICOLO 2
(Procedure)
1. Le domande di concessione dei contributi previsti all'
articolo 1 debbono essere presentate al Presidente della
Giunta regionale nel termine di novanta giorni dall'
entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande sono redatte in conformità ad un apposito
modello predisposto entro trenta giorni dal competente
servizio regionale e debbono essere corredate da:
a) relazione sull' attività svolta con particolare riferimento
al numero dei cani ospiti, ai servizi garantiti e
alle fonti di finanziamento;
b) idonea documentazione attestante le spese sostenute
per la gestione del canile.
3. Con apposito atto il Consiglio regionale su proposta
della Giunta determina i criteri e le modalità di erogazione
dei contributi assicurando priorità di finanziamento:
a) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi
per cani o canili in comuni privi di canili pubblici;
b) alle associazioni protezionistiche che gestiscono rifugi
per cani o canili per conto degli enti pubblici competenti.
4. La concessione e liquidazione del contributo è disposta
con provvedimento del Dirigente del servizio competente
con le modalità di cui all' articolo 5 della lr 31
ottobre 1994, n. 44 e successive modificazioni.
Note:
Nota all'articolo 2, comma 4:
L'articolo 5 della L.R. n. 44/1994 (Norme concernenti
la democratizzazione e la semplificazione dell'attività
Amministrativa Regionale) è il seguente:
"Art. 5 - (Provvedimenti di ausilio finanziario ed
economico) - 1. Salvo quando non vi abbiano provveduto le
singole leggi di settore, sono predeterminati dal consiglio
regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive
competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i
singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici o privati. L'adozione dei predetti provvedimenti
compete ai dirigenti dei servizi.
2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal
consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri
e le modalità di cui al comma 1, mentre sono adottati dai
dirigenti dei servizi competenti i singoli provvedimenti
attuativi. Copia dei provvedimenti è trasmessa
immediatamente, oltre che al presidente della giunta, al
presidente del consiglio regionale che li comunica alle
commissioni consiliari competenti, al fine della verifica
del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal
consiglio medesimo. Entro venti giorni dalla comunicazione,
la commissione può richiedere alla giunta regionale
l'adozione degli atti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3
della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e
2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della
giunta regionale ed alle direttive del componente della
giunta regionale competente.
4. I criteri e le modalità generali per i programmi di
investimenti degli enti locali sono determinati con le
procedure previste dalla L.R. 5 settembre 1992, n. 46.
5. Le determinazioni dei criteri e delle modalità
adottate ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche
nei modi di cui all'articolo 2, comma 3.
6. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità
di cui ai commi precedenti deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.
7. Sono abrogate le norme regionali che prevedono nei
piani e programmi regionali, da approvarsi dal consiglio
regionale, l'individuazione puntuale dei soggetti
beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati".
(Omissis)".
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ARTICOLO 3
(Finanziamento)
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata,
per l' anno 1997, la spesa complessiva di lire 150
milioni.
2. Alla copertura dell' onere di cui al comma 1 si provvede,
ai sensi dell' articolo 59, secondo comma, della
lr 30 aprile 1980, n. 25 mediante riduzione dell' apposito
stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201
dello stato di previsione della spesa del bilancio 1996
all' uopo utilizzando la partita 4 dell' elenco 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese
autorizzate al comma 1, sono iscritte per l' anno 1997 a
carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata
ad istituire con la seguente denominazione: " Contributi
una tantum alle associazioni protezionistiche che gestiscono
canili o rifugi per cani" con le dotazioni di competenza
e di cassa di lire 150 milioni.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Marche.
Data a Ancona, addì 18 marzo 1997
Note:
Nota all'art. 3, comma 2:
L'articolo 59, secondo comma, della L.R. n. 25/1980
(Ordinamento contabile della Regione e procedure di
programmazione) è il seguente:
"Art. 59 - (Utilizzazione dei fondi globali iscritti
nel bilancio per l'esercizio precedente) - (Omissis)
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti
da provvedimenti legislativi regionali non approvati dal
consiglio entro il termine dell'esercizio relativo, può
farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi
globali di detto esercizio, purchè tali provvedimenti
siano approvati dal consiglio entro il termine fissato
dallo Statuto regionale per la presentazione del rendiconto
e le relative proposte risultino presentate entro il 31
dicembre dell'anno precedente. In tal caso resta ferma
l'assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali
al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o
maggiori spese al bilancio dell'esercizio successivo.
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